- Partita IVA: che cosa sono le prestazioni d'opera -
 
TUTORIAL
 Come si identificano le consulenze professionali e cosa prevedono

Partita IVA
 

LE PRESTAZIONI D'OPERA: COSA SONO

Si può parlare di prestazioni d'opera (o consulenze professionali) nel caso in cui una persona, dietro corrispettivo economico, si impegna a compiere un'opera/servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Dopo l'approvazione del decreto attuativo della legge 30/2003, (la Legge Biagi) i prestatori d'opera devono necessariamente essere in possesso di una partita IVA personale.

Nel settore privato è invece possibile instaurare un contratto di prestazione d'opera senza partita IVA solo se la modalità di lavoro è riconducibile al contratto a progetto. Nel settore pubblico, e per alcune categorie di lavoratori (pensionati di vecchiaia, professionisti e sportivi) è prevista la partiva IVA soltanto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d'opera e fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni d'opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 (e seguenti).

Una volta definita la prestazione d'opera o consulenza, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, si procede generalmente alla compilazione di un "Ordine di lavoro o contratto di prestazione d'opera" accettato e firmato dalle parti. Questo documento, poiché è l'unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che comprenda:

  • Tutti i dati delle parti in causa.
  • La descrizione sufficientemente dettagliata dell'opera o del servizio richiesto.
  • I tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari al progetto/sviluppo.
  • I tempi di consegna del lavoratore.
  • Il prezzo concordato dalle parti.
  • I limiti dei tempi di pagamento.
  • La data e le modalità di recesso.
  • Una penale per i ritardi di consegna/pagameto.

In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. A tale proposito è buona norma che l'ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.

 

<< INDIETRO